A cura di Niccolò Poli – Studio Dusilaw Legal&Tax
Sarà sufficiente attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida per andare esenti da responsabilità?
A questa domanda, che da anni si pongono gli operatori del settore sanitario, risponde nuovamente la Suprema Corte consolidando un orientamento che, dall’introduzione delle Legge Gelli, si sta mantenendo costante. [userpro_private restrict_to_roles=administrator,subscriber,author max_width=100% margin_top=50px]
In un recente caso di medical malpractice che ha coinvolto un medico ginecologo, in servizio presso una struttura ospedaliera, contro cui si era mossa l’accusa di omicidio colposo per morte di un feto per prolasso del funicolo ed in conseguenza di “affrettate” dimissioni della paziente, la Corte di Cassazione ha ribadito come la formale osservanza delle linee guida non esonerasse il sanitario dalla valutazione della situazione nel caso specifico, in base alle caratterizzazioni concrete dello stesso.
E così gli Ermellini, con le Sentenza n. 37617/2021, hanno affermato e confermato che “A tal proposito giova ricordare che il formale rispetto delle linee guida vigenti presso il nosocomio non poteva (e non può) considerarsi esaustivo ai fini dell’esclusione della responsabilità del ginecologo: ciò in quanto le linee guida, lungi dall’atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e la adattabilità nel singolo caso concreto”.
Ecco allora che l’operatore sanitario non potrà semplicemente invocare l’applicazione delle linee guida ma dovrà anche verificare che le medesime siano state idonee al caso concreto.
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