A cura di Niccolò Poli – Studio Dusilaw Legal&Tax
Ragioni fiscali, tecniche e/o organizzative spingono il sanitario libero professionista a costituire una società (anche con un soggetto non professionista) per lo svolgimento della propria attività.
Le opzioni ravvisabili sono:[userpro_private restrict_to_roles=administrator,subscriber,author max_width=100% margin_top=50px]
a. La costituzione di una società prettamente strumentale, che abbia quale oggetto sociale la fornitura dei mezzi necessari per lo svolgimento dell ’attività professionale (le prestazioni tecniche), con cui poi il professionista stipulerà un ulteriore contratto per beneficiare di tali prestazioni.
b. La costituzione di una società tra professionisti (STP), che avrà quale oggetto sociale l ’esercizio dell ’attività professionale protetta, con relativa iscrizione all ’albo.
Entrambe le opzioni posso concretizzarsi attraverso la costituzione di una società che potrà avere la forma di quelle previste dal codice civile.
Ciò che qui preme subito rilevare è come, ovviamente, la scelta del tipo di società possa andare ad incidere sul livello di responsabilità del professionista (e del suo socio).
Spesso, soprattutto in passato, la forma societaria più diffusa era quella della società in accomandita semplice; ritenuta più agile da costituire sia sotto un profilo di costi sia sotto un profilo di gestione.
Questa tipologia societaria si contraddistingue per la coesistenza di due tipologie di soci con poteri e responsabilità drasticamente differenti (art. 2313 Codice Civile):
i) i soci accomandatari, i quali hanno il potere di gestire ed amministrare la società; cui è controbilanciata la loro piena ed illimitata responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali;
ii) i soci accomandanti, i quali invece non avendo alcun potere (salvo procura speciale) hanno quale contropartita la limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali.
Attenzione, in merito a quest ’ultimi, dobbiamo evidenziare come, ove questi compiano atti gestori in violazione del proprio limite, diverranno automaticamente anch ’essi illimitatamente responsabili alla stregua dei soci accomandatari (come disposto ex art. 2320 Codice Civile).
Tornando quindi alle due tipologie evidenziate ai punti A e B dobbiamo rilevare come, sia che il medico svolga la propria attività per mezzo della Società in Accomandita di cui è socio (opzione A) sia che la svolga direttamente con la Società in Accomandita (opzione B) – in questo caso con espressa iscrizione all ’ordine della società stessa – l ’ente ed i suoi soci risulteranno sempre responsabile non solo per le obbligazioni sociali ma anche per la condotta di quest ’ultimo.
Difatti da un lato (opzione A) sussisterà la responsabilità solidale della struttura con il medico così come previsto dalla Legge Gelli, dall ’altro (opzione B), essendo la prestazione eseguita dal professionista su diretto incarico alla società sussisterà la responsabilità di quest ’ultima in caso di non corretto adempimento.
Vi è più che secondo alcuni sussisterebbe una responsabilità solidale anche di tutti gli eventuali soci della StP (ossia della Società tra Professionisti) per le condotte lesive di diritti di terzi poste in essere dal socio professionista esecutore della prestazione.
Quanto sopra comporta quindi che i soci saranno esposti non solo relativamente alle obbligazioni strumentali necessarie per l ’esecuzione della prestazione sanitaria principale ma anche per le obbligazioni e le responsabilità assunte nello svolgimento della propria attività del professionista sanitario.
Tale esposizione pertanto, in una forma societaria che prevede una responsabilità illimitata dei soci accomandatari, espone questi ad un duplice rischio: da un lato quello derivante dalla gestione dell ’attività sociale e dall ’altro quello derivante dall ’esecuzione della prestazione sanitaria (ambito questo che sappiamo essere stato oggetto negli ultimi decenni di un notevole aumento del contenzioso).
Ciò che quindi ci si dovrebbe domandare, anche ed in virtù delle nuove possibile forme societarie maggiormente semplificate, è se quella forma societaria adottata anni orsono sia ancora ad oggi la forma maggiormente conveniente sotto un profilo di costi e di rischio.
Difatti, ad esempio, nulla oggi vieterebbe (al di là di una possibile trasformazione in società di capitali) la costituzione di una SaS che abbia, quale socio accomandatario (e dunque quale socio illimitatamente responsabile), una società di capitali (nel caso anche una Srl con socio unico).
Difatti sembra potersi affermare che la forma organizzativa in esame sia assoggettata alla disciplina della società di persone prescelta, disciplina che dovrà peraltro essere interpretata e ricostruita in modo adeguato alla circostanza fattuale che essa è destinata a trovare applicazione in un “modello reale ” di s.a.s. caratterizzato dalla presenza, come unico socio accomandatario, di una società di capitali.
Alla luce di tutto quanto qui succintamente esposto, a solo titolo di spunto di riflessione, diviene pertanto di rilevante importanza:
– da un lato la stipulazione per la società di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti non solo per le obbligazioni direttamente assunte ma anche dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell ’esercizio dell ’attività professionale.
– Dall’altro una corretta valutazione della migliore struttura societaria adottabile in relazione alle reali esigenze ed alle reali ed attuali possibilità offerte dalla legge.
Per maggiori approfondimenti in tema di responsabilità ed attività sanitaria suggeriamo sempre di rivolgersi ad un professionista di fiducia. [/userpro_private]