A cura di Niccolò Poli – Studio Dusilaw Legal&Tax
Covid 19: dopo la variante Delta e il nuovo rischio di misure restrittive ecco che dal report Marsh si paventa il concreto rischio di una “variante legal” che potrebbe mettere a dura prova le strutture e gli operatori del settore sanitario.
Nel suo report sulla[userpro_private restrict_to_roles=administrator,subscriber,author max_width=100% margin_top=50px] Medical Malpractice, pur fotografando il periodo dal 2004 al 2019, Marsh offre una anteprima dei possibili effetti collaterali del Covid sull’incremento dei contenziosi per MedMal.
Errori nella gestione del trattamento, ingiustificato ritardo nell’esecuzione dei tamponi, limitazione della libertà personale, cattiva gestione delle altre malattie perché ospedali e medici concentrati sul fronte della lotta al Covid; ecco le infinite possibili ragioni di azione di chi, a causa del Covid e di una “inadeguatezza” del sistema sanitario, ha subito perdite personali o ha visto aggravarsi lo stato di salute suo o dei propri famigliari.
Per non parlare poi dei dati rilevati dall’INAIL che certifica quasi un quarto delle denunce di infortunio per Covid con quasi il 70% dai settori sanità e socio-sanitario.
Le richieste di risarcimento danni hanno quali cause il contagio all’interno delle strutture sanitarie (con una responsabilità autonoma della struttura) e l’errato trattamento del paziente Covid giunto nella struttura dopo il contagio con una incidenza dei sinistri nel settore privato che hanno generato una frequenza maggiore del 47% (con un picco di richieste per il settore RSA e lungo degenze che hanno catalizzato il 58% di richieste di risarcimento) con un costo pari al 21% che, in termini di danari, viene quantificato, per ora, in 2,6 milioni di euro di costo (mentre per il settore pubblico si parla di oltre 10,8 milioni di Euro).
La situazione poi potrebbe aggravarsi anche a seguito dei decessi e dell’incalzare della crisi economica: sappiamo purtroppo che nel settore medico spesso le cause vengono “tentate” per ottenere un risarcimento economico che possa sopperire a momenti di crisi a prescindere dalla reale colpevolezza del medico e/o della struttura per l’evento sinistro.
A quanto sopra si dovranno poi aggiungere tutte le possibili cause che verranno intraprese nei confronti dei medici di medicina generale che, se da un lato saranno tutelati dallo scudo penale, sotto un profilo civile rimarranno esposti alle richieste per le presunte carenze assistenziali (ritardo nell’esecuzione del tampone, errate prescrizioni farmacologiche, etc).
Dal report pertanto, pur prospettandosi un altro lungo periodo di battaglie (questa volta legali) per le strutture e gli operatori del settore sanitario, si deve cogliere lo spunto e lo stimolo per una riorganizzazione della gestione del rischio sanitario attraverso una più puntuale redazione di protocolli, una maggiore formazione degli operatori ed una più attenta stipula delle polizze assicurative (non solo quelle obbligatorie) al fine di essere maggiormente tutelati anche in caso di eventi come una pandemia.
Troppo spesso si corre ai ripari solo dopo che il danno si è verificato solo perché si pensa che il sinistro non si verificherà mai.
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