In modo ufficiale già dallo scorso 8 febbraio, la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alla bozza del decreto ministeriale necessario per dare piena attuazione all’obbligo assicurativo per tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, previsto dall’articolo 10 della Legge Gelli-Bianco.
La norma definirà quali sono i requisiti minimi e uniformi che i contratti assicurativi dovranno contenere per la copertura della Responsabilità Civile delle Strutture sanitarie e dei singoli esercenti.
Il Decreto prevede i massimali minimi di garanzia, con diversi scaglioni definiti in base alla diversa gravità del rischio assicurato (artt. 3-7), ma anche un’ulteriore importante novità: infatti la bozza di decreto propone (artt. 8-17) la regolamentazione dei requisiti minimi di garanzia e di operatività delle c.d. “misure analoghe”.
Nello specifico viene prevista l’istituzione – all’interno delle singole strutture – di un apparato di competenze minime obbligatorie, in aree specifiche quali la medicina legale, la gestione del rischio e dei sinistri. Inoltre, in capo alla struttura sanitaria che opta per la strada della autogestione del rischio, vengono posti ulteriori obblighi, quali l’identificazione annuale dei principali rischi in ambito sanitario e le azioni necessarie alla loro mitigazione, che dovranno essere riportati e descritti in una relazione annuale sull’adeguatezza ed efficacia dei processi adottati per la valutazione del rischio, indicando gli eventuali miglioramenti da apportare a tali procedure.
Da ciò ne consegue che in breve tempo (visto il congelamento della procedura di attuazione dei decreti attuativi da parte del Consiglio di Stato) le Strutture sanitarie pubbliche e private saranno poste dinanzi alla scelta su come affrontare il tema della loro Responsabilità Civile, tenendo presente che l’eventuale scelta di non assicurare la struttura adottando le misure analoghe previste dovrà essere puntualmente motivata.
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