In tema di responsabilità della Struttura Sanitaria secondo il recente orientamento della Corte, la responsabilità della struttura trova fondamento non solo nella colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, ma nel rischio che è [userpro_private restrict_to_roles=administrator,subscriber,author max_width=100% margin_top=50px]intrinseco all’utilizzazione dei terzi “realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l’avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino”(così Cass. n. 24688/2020).
Il fatto, quindi, di avvalersi di un’attività altrui (del medico) per adempiere una propria obbligazione, comporta di per sé, per la struttura, l’assunzione del rischio per i danni eventualmente cagionati da questi al creditore (paziente-danneggiato).
Ecco allora che nonostante il corretto adempimento da parte della Struttura Sanitaria della propria obbligazione, quest’ultima rimane comunque esposta nei confronti del paziente danneggiato per la condotta posta in essere da un terzo (il medico) di cui essa si avvale.
Affidarsi all’assistenza di legali specializzati diviene ancor più importante così come la stipulazione di idonee polizze che possano garantire il medico e/o la struttura già in questa fase di rilevanza sempre maggiore.
[/userpro_private]