A cura di Niccolò Poli – Studio Dusilaw Legal&Tax
La Suprema Corte con la sentenza n 3011/2021 si concentra sul dibattuto rapporto tra ambito di copertura della polizza di RC ed ambito della polizza di Tutela Legale.
Dopo aver richiamato l’articolo 173 del codice delle assicurazioni ed aver riportato la definizione da questi dettata in tema di polizza di Tutela Legale, la Suprema Corte chiarisce in primo luogo come la polizza di tutela legale sia, anche in tale caso, una [userpro_private restrict_to_roles=administrator,subscriber,author max_width=100% margin_top=50px]assicurazione di patrimoni, così come l’assicurazione sulla responsabilità civile; secondariamente come l’articolo 1917, comma terzo, c.c. – che prevede l’obbligo di copertura delle spese legali in capo alla polizza di RC – sia norma inderogabile, se non in favore dell’assicurato.
Pertanto, in caso di stipula di una polizza di RC e di una polizza di Tutela Legale sussisterà una tipica ipotesi di assicurazione multirischio.
Ma allora quali saranno i rispettivi ambiti di copertura nel rapporto tra l’inderogabilità dell’articolo 1917 e quanto disposto in tema di polizza di tutela legale? Ossia quali saranno le spese legali coperte dalla polizza di RC e quali quelle dalla polizza di Tutela Legale, in tutte quelle situazioni di coesistenza di contratti.
Per la Suprema Corte la polizza di RC coprirà “le spese legali sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo”, mentre la polizza di Tutela Legale coprirà le restanti spese, ossia:
- “le spese legali per introdurre una lite nella veste di attore”;
- “le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale”;
- “le spese legali extragiudiziali”;
- “le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di r.c.”.
Definiti i rispettivi ambiti applicativi di copertura, vi è più inderogabili per quanto attiene la polizza di RC, la Suprema Corta enuncia il seguente principio di diritto:
“se la medesima polizza copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell’articolo 1917, comma terzo, c.c. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all’assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato articolo 1917 c.c.”
Allo stato pertanto, a prescindere dalla sussistenza o meno di una polizza di tutela legale, la polizza di RC sarà tenuta a risarcire le spese di resistenza sostenute dal proprio assicurato senza limitarsi al solo risarcimento del danno.
Una corretta consulenza giuridico-assicurativa permette sempre di avere le conoscenze e gli strumenti per tutelarsi prima ancora di addivenire ad un giudizio.
Per questo lo studio legale DusiLaw Legal&Tax da sempre si impegna nel costante aggiornamento dei propri membri e nella costante informazione proattiva rivolta ai propri clienti. [/userpro_private]