A cura di Niccolò Poli – Studio Dusilaw Legal&Tax
La mediazione, procedimento di natura obbligatoria per le vertenze in materia di responsabilità medica, spesso viene considerata quale mera “scocciatura” per chi (medico o struttura) già in precedenza abbia più volte chiarito alla propria controparte la propria assenza di responsabilità.
Su tale orientamento spesso ci si è ritrovati a redigere comunicazioni di mancata adesione che, seppur ben motivate, sostanzialmente non lasciavano possibilità di sorta al procedimento.
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Orbene se fino a poco tempo fa tale soluzione poteva essere considerata la più “pratica” – ricordiamo infatti che la mancata adesione non motiva può esporre al rischio di una sanzione in caso di successivo giudizio – oggi alcune Corti iniziano a rilevare come il mancato esperimento del primo incontro, per mancata adesione anche se motivata, privi di fatto il procedimento di ogni e qualsivoglia possibilità e funzione di soluzione transattiva ed anticipatoria rispetto al giudizio.
Recentemente la Corte di Appello di Genova (sentenza 652/2020) ha sanzionato la parte che, pur avendo comunicato ed argomentato la propria mancata adesione sia al mediatore che alla controparte, non aveva di fatto presenziato al primo incontro.
Ecco allora che l’assistenza di legali specializzati diviene ancor più importante così come la stipulazione di idonee polizze che possano garantire il medico e/o la struttura già in questa fase di rilevanza sempre maggiore.
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